Versione del 12/9/2019

Gruppo HOGO -

Condizioni generali per il lavoro interinale

 

1.    VALIDITÀ
1.1    Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito: "CGC") si applicano a tutti i rapporti giuridici nel campo della locazione di personale, della consulenza del personale, dei servizi di consulenza (e attività correlate) tra una società del Gruppo HOGO da un lato e i rispettivi clienti (ad es. datore di lavoro) dall'altro; indipendentemente dal fatto che il cliente sia una persona fisica o una persona giuridica.
1.2    Allo scopo di facilitare la lettura delle presenti CGC, nelle presenti CGC si rinuncia alla differenziazione tra ortografia maschile e femminile. L'uso della forma maschile si riferisce a entrambi i generi.
1.3    Quali società del gruppo HOGO rientrano in tale contesto HG Consulting GmbH (FN 371426 s, di seguito: "HGC"), HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (di seguito: "HH"), HOGO GmbH (FN 262358 x, di seguito: "HOG") e HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, di seguito: "HBG") e Lokdrive GmbH (FN 493814 y, di seguito: "Lokdrive") e HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, di seguito: "Rail Service") (la HGC, la HH, la HOG, la HBG nonché la Lokdrive e la Rail Service di seguito: il "Gruppo HOGO" o le "Società HOGO" o semplicemente "noi"). Le presenti CG si applicano a tutte le società summenzionate e alle loro attività commerciali. Tuttavia, i contratti sono conclusi solo da una società alla volta; nulla nelle presenti CGC stabilisce una
responsabilità (congiunta) delle rispettive altre società del Gruppo HOGO.
1.4    Le CGC sono considerate accettate al momento della conclusione del contratto, al più tardi al momento dell’utilizzo della prestazione e diventano parte del contratto stipulato tra noi e il rispettivo cliente.
1.5    Nei confronti dei clienti considerati commerciali ai sensi del codice commerciale austriaco (di seguito: "Clienti commerciali), le presenti CGC si applicano anche a tutte le transazioni future, anche se nei singoli casi non viene fatto esplicito riferimento ad esse, in particolare nel caso di futuri ordini supplementari o successivi.
1.6    Nei confronti dei Clienti commerciali valgono le CGC nella versione richiamabile sul sito web delle società HOGO (www.hogo.cc) al momento della rispettiva stipula del contratto.
1.7    Effettuiamo le consegne e le altre prestazioni esclusivamente sulla base delle CGC. Le condizioni generali di contratto del cliente o le condizioni di acquisto del cliente valgono solo se queste sono state espressamente confermate da noi per iscritto. Un riferimento alle condizioni generali di contratto del cliente o alle condizioni di acquisto del cliente che sono allegate o possono essere richiamate o ottenute in un luogo specifico non è considerato una conferma scritta esplicita. Le condizioni generali o le condizioni di acquisto del cliente sono considerate come disapplicate e sono espressamente contraddette dal riferimento alle presenti CGC.. Il presente punto 1.7 si applica solo ai Clienti commerciali.


2.    TERMINE DEL CONTRATTO
2.1    Se non diversamente espressamente indicato, tutte le offerte relative al lavoro interinale da impiegarsi nell'ambito del contratto collettivo per l'edilizia e il settore edile si intendono esclusivamente come offerte di HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG) mentre tutte le altre offerte si intendono esclusivamente come offerte di HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.2    Se non diversamente espressamente concordato, tutte i contratti relativi al lavoro interinale da impiegarsi nell'ambito del contratto collettivo per l'edilizia e il settore edile si intendono esclusivamente stipulati con HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG) mentre tutti gli altri contratti di lavoro interinale si intendono stipulati con HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.3    Tutte le nostre offerte sono non vincolanti.
2.4    La stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione dell’offerta da parte di entrambi i contraenti o tramite emissione di una conferma scritta di incarico da parte nostra; in ogni caso tuttavia con l’effettivo inserimento dei lavorativi da noi ceduti o collocati.
2.5    In caso di assenza di un accordo sul compenso, il datore di lavoro ci deve un compenso adeguato che, in caso di dubbio, si basa sulla nostra ultima offerta, tenendo conto degli aumenti dei costi intervenuti successivamente (in particolare gli aumenti dei costi salariali). In ogni caso, le nostre offerte si basano esclusivamente sulle informazioni a noi note al momento dell'offerta. Le informazioni che successivamente emergono o diventano a noi note (ad esempio l'emergere di circostanze che giustificherebbero una classificazione più alta) ci autorizzano (indipendentemente dalla colpa di una delle parti contraenti) ad adeguare il prezzo (anche retroattivamente).
2.6    Impegni, promesse e garanzie da parte di una società del gruppo HOGO o che divergono dalle presenti CGC in merito alla stipula del contratto saranno vincolanti nei confronti dei Clienti commerciali solo in caso di una conferma scritta.
2.7    Nei confronti dei Clienti commerciali siamo autorizzati, durante il periodo contrattuale, ad adeguare unilateralmente il compenso, se e nella misura in cui i fattori di costo alla base del nostro calcolo (ad es. i salari) subiscono un incremento durante il rapporto contrattuale. Siamo autorizzati ad aumentare il nostro mark-up in linea con l'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo nel 2015.


3.    I NOSTRI OBBLIGHI DI PRESTAZIONE
3.1    Forniamo le nostre prestazioni nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, in partire la Legge sulla cessione della manodopera (AÜG), nonché dei contratti collettivi rispettivamente applicabili, ovvero il contratto collettivo per il commercio di lavoro interinale (AKÜ-KV) nella versione attualmente valida per il settore del lavoro temporaneo.
3.2    L’oggetto del lavoro interinale è la messa a disposizione di lavoratori e non la fornitura di prestazioni specifiche. I dipendenti in lavoro interinale lavoreranno sotto la guida, l'istruzione e la responsabilità del datore di lavoro. Non siamo tenuti a garantire alcun tipo di successo lavorativo.
3.3.    Il datore di lavoro ha l’obbligo di sorvegliare, istruire e controllare i dipendenti interinali. Siamo tenuti solo a obbligare contrattualmente il dipendente interinale a rispettare le istruzioni del datore di lavoro.
3.4    Il datore di lavoro ha obbligo di verificare l’idoneità e la competenza dei lavoratori interinali immediatamente dopo l’inizio dell’attività, in ogni caso tuttavia entro le prime sei ore di lavoro e notificare per iscritto eventuali difetti. I reclami (avvisi di difetti) ci devono essere notificati al più tardi entro il suddetto periodo di sei ore (obbligo di notifica dei difetti), altrimenti tutti i diritti del datore di lavoro per la sostituzione, nonché altri possibili diritti di garanzia e diritti di risarcimento danni e diritti derivanti da un errore sull'assenza di difetti sono esclusi (prescrizione). In caso di difetti che si manifestano solo in un momento successivo e che non sarebbero stati riconoscibili in occasione di un controllo accurato all'inizio dei lavori (e che di fatto non sono stati riconosciuti), per la denuncia dei difetti vale un termine di sei ore lavorative dal momento in cui il difetto si manifesta, altrimenti sono esclusi tutti i diritti del datore di lavoro per la sostituzione, nonché altri possibili diritti di garanzia e diritti di risarcimento danni e diritti derivanti da un errore sull'assenza di difetti (prescrizione).
3.5    Il datore di lavoro non ha alcun diritto a uno specifico lavoratore (ciò vale espressamente anche se nell'offerta e/o nella conferma d'ordine sono indicati il nome e l'identità del lavoratore interinale). Abbiamo il diritto di sostituire in qualsiasi momento i lavoratori assunti con altri altrettanto adatti. In caso di reclamo giustificato, faremo uno scambio con un lavoratore adatto entro tre giorni. Qualsiasi altra rivendicazione (ad esempio, richieste di risarcimento danni) non esiste e viene esclusa di comune accordo.
3.6    Nella misura in cui il lavoratore interinale debba deporre come testimone in un procedimento, il datore di lavoro deve lasciare libero il lavoratore senza perdita del diritto alla retribuzione e ciò non pregiudica il nostro diritto al compenso.


4.    OBBLIGHI DEL CLIENTE
4.1   Il cliente è responsabile di tutti gli obblighi che incombono ai dipendenti in virtù delle disposizioni dell’AÜG e di altre norme in materia di diritto del lavoro e, per quanto riguarda la legislazione sulla tutela dei lavoratori, la parità di trattamento e simili, anche per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro. È quindi obbligato, in particolare, a rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei lavoratori, la legge sull'occupazione degli stranieri e la legge sull'orario di lavoro. In caso di violazione di questi obblighi, il cliente è tenuto a risarcirci e tenerci indenni.
4.2    Una violazione dei propri obblighi da parte di un lavoratore interinale ci deve essere immediatamente comunicata. In caso di notifica per malattia, il dipendente interinale deve essere informato che la notifica per malattia deve essere inoltrata anche a noi.


5.    ORARIO DI LAVORO E REGISTRAZIONE DELLE ORE
5.1    Il nostro diritto alla remunerazione è calcolato in base alle ore lavorate in conformità con le condizioni individuali concordate contrattualmente e con le presenti CGC; ciò a condizione che con ore lavorate si intendano tutte le ore in cui il rispettivo lavoratore interinale è stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro (ovvero indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia impiegato o meno il lavoratore).
5.2    Per il primo giorno di un lavoro interinale, indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro, viene sempre conteggiata l’intera giornata lavorativa (secondo il modello dell’orario di lavoro nell’azienda).5.3    La documentazione delle ore lavorate può (ma non è obbligatorio) assumere la forma di una registrazione scritta delle ore. Tranne che in caso di istruzioni diverse da parte nostra, il modulo emesso da noi deve sempre essere usato per questo scopo. Il modulo deve essere controfirmato dal supervisore dell'azienda datrice di lavoro (caposquadra, capogruppo, capo reparto, ...) (in seguito denominato "Supervisore"). La controfirma del Supervisore costituirà un riconoscimento da parte del datore di lavoro dell'accuratezza delle ore dichiarate sul modulo. Il datore di lavoro dichiara e garantisce espressamente che i Supervisori che controfirmano hanno sufficiente autorità per fare tale riconoscimento e che possiamo fare affidamento sulla sua efficacia.
5.4    Qualora il Supervisore si rifiuti di controfirmare le registrazioni delle ore, il datore di lavoro è tenuto, entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle registrazioni delle ore, a fornire a noi o al lavoratore interinale, una spiegazione scritta del motivo per cui è stata negata la produzione del modulo e indicando in che misura la registrazione delle ore (secondo la sua opinione) è errata (Obbligo di denuncia dei vizi). Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi a questo obbligo di notifica dei vizi, le registrazioni delle ore saranno considerate approvate e riconosciute anche senza controproduzione da parte del datore di lavoro e sarà preclusa qualsiasi obiezione sulla loro correttezza.
5.5    A titolo di chiarimento, si precisa che la falsificazione delle registrazioni delle ore da parte dei nostri dipendenti non costituisce un riconoscimento della loro correttezza. In particolare, nel caso in cui dovesse emergere in un secondo momento che la natura e l'entità dell'impiego del lavoratore interinale è stata registrata erroneamente nei registri orari a nostro svantaggio, per qualsiasi motivo, avremo il diritto di effettuare un successivo conguaglio sulla base del lavoro effettivamente svolto. Abbiamo il diritto di rivendicare tale liquidazione successiva fino a sei mesi dopo essere venuti a conoscenza delle circostanze sottostanti e fino a tre anni dopo la data della liquidazione originaria.
5.6    Si precisa inoltre che non abbiamo alcun obbligo di tenuta delle registrazioni delle ore, ma lo facciamo esclusivamente nel nostro interesse. Ai sensi dell'articolo 26 dell'AZG (la legge austriaca sul lavoro), l'obbligo di tenere un registro delle ore di lavoro è responsabilità esclusiva responsabilità del datore di lavoro.


6.    FATTURAZIONE, INTERESSI DI MORA E RISCOSSIONE
6.1    Di norma fatturiamo mensilmente; siamo tuttavia anche autorizzati a fatturare a intervalli più brevi. La fatturazione avviene esclusivamente per via elettronica. Il cliente si impegna a comunicare il suo indirizzo e-mail per essere utilizzato a questo scopo. La consegna della fattura via e-mail è sufficiente; ogni dipendente o altro rappresentante del Cliente commerciale che ha gestito la corrispondenza dell'ordine con noi è anche passivamente autorizzato a ricevere la fattura.
6.2    Se non altrimenti concordato, il termine di pagamento è di 8 giorni (con un giorno lavorativo bancario di tolleranza).
6.3    Il Cliente commerciale ha l’obbligo di verificare la correttezza delle fatture da noi emesse entro sette giorni dalla loro ricezione e, in caso di (asserite) inesattezze, informarci per iscritto. Nel caso in cui non riceviamo alcuna notifica/obiezione entro il termine sopra indicato, tutte le obiezioni sulla correttezza della fattura e delle voci della fattura in essa contenute sono precluse e non possono più essere sollevate.
6.4    I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente sui conti bancari da noi indicati. I pagamenti in contanti sono inammissibili e non estinguono il debito. In nessun caso i dipendenti da noi incaricati sono autorizzati a riscuotere i crediti e i pagamenti effettuati a loro favore non estinguono il debito.
6.5    Il datore di lavoro deve comunicare all’agenzia interinale il suo numero di partita IVA prima dell’inizio del lavoro. I servizi resi saranno fatturati con l’aggiunta del 20% di IVA. Se l'obbligo fiscale viene trasferito al datore di lavoro ai sensi dell’art. 19 comma 1a della UStG 1994 (Legge Austriaca sulle imposte) (servizi di costruzione), il cliente deve informarci del trasferimento dell'obbligo fiscale, in seguito al quale la compensazione avviene senza IVA.
6.6    Nella misura in cui riscuotiamo crediti dovuti da clienti commerciali, il cliente commerciale deve indennizzare e tenerci indenni da eventuali costi, spese e altre spese in relazione alla riscossione dei nostri crediti
6.7    Per le richieste extragiudiziali, agli avvocati che intervengono per nostro conto spetta un rimborso delle spese secondo le disposizioni della legge sugli onorari degli avvocati (RATG) e dei criteri autonomi relativi agli onorari (AHK), fermo restando che, in deroga alle suddette fonti giuridiche, le semplici lettere di messa in mora extragiudiziale ai sensi della voce tariffaria 2 e le lettere di costituzione in mora extragiudiziale dettagliate sono remunerate in base alla voce tariffaria 3A (ciascuna senza tasso unitario) e il cliente commerciale è tenuto a rimborsare tale importo.
6.8    Gli interessi di mora applicati nei confronti dei clienti commerciali sono gli interessi di mora legali.
6.9    Sconsigliamo di concedere ai nostri lavoratori interinali anticipi sugli stipendi o altri crediti. Tuttavia, nella misura in cui un cliente decide di concedere un anticipo sullo stipendio o un credito, questo ci deve essere comunicato immediatamente, in modo che possiamo tenerne conto, se necessario, come gesto di buona volontà nel calcolo dei salari. In nessun caso, tuttavia, saremo obbligati a prendere in considerazione o rimborsare anticipi salariali o altri crediti concessi ai lavoratori interinali senza il nostro consenso, né saremo responsabili in alcun modo per tali anticipi o crediti. I lavoratori interinali non hanno alcun potere di rappresentanza per vincolarci legalmente.


7.    ASSUNZIONE DI LAVORATORI
7.1    Se il lavoratore interinale viene assunto dal cliente commerciale come dipendente o assimilato in un rapporto contrattuale durante un periodo minimo di impiego prestabilito, al cliente commerciale viene addebitato un congruo compenso dei costi sostenuti, in funzione della durata del contratto, delle qualifiche del lavoratore e delle spese di assunzione.
7.2    Il periodo minimo per dipendenti non specializzati e dipendenti formati è pari a 6 mesi completi di calendario. Il periodo minimo di impiego per i lavoratori qualificati è di 9 mesi solari completi, quello per i lavoratori commerciali e tecnici è di 12 mesi solari completi. Per chiarire: Il periodo minimo di impiego serve esclusivamente come definizione per le disposizioni di questa clausola 7; ma non come termine contrattuale minimo della relazione contrattuale esistente tra il cliente e noi.
7.3    In caso di assunzione del lavoratore interinale prima della scadenza dei termini rispettivamente indicati, al datore di lavoro verrà fatturato, quale costo per l’avvenuto reclutamento, un congruo rimborso spese pari al 25% della retribuzione lorda annua del dipendente sottratto.
7.4    L’assunzione quale dipendente o l’assimiliazione in posizione analoga di un nostro lavoratore interinale ai sensi del punto 7 deve essere considerata equivalente all’impiego di lavoratori interinali messi a disposizione nell’azienda del dipendente tramite un’impresa operante nello stesso settore di attività della nostra azienda (fornitura di personale/cessione di manodopera).
7.5    Nel caso in cui il committente stipuli un contratto d’impiego (libero) con un candidato da noi designato entro i termini di cui al punto 7.2 dopo la prima comunicazione del nome, egli è tenuto a pagare un indennizzo pari al 25% della retribuzione lorda annua del dipendente assunto.7.6    Il calcolo del rimborso spese è basato sulla retribuzione mensile lorda per lavoro a tempo pieno (in caso di lavoro part-time la retribuzione mensile lorda è da desumere dal tempo pieno) del lavoratore assunto, arrotondata per eccesso a 250 €. Il salario mensile lordo è costituito dal salario mensile lordo (salario fisso) promesso da o concordato con HOGO GmbH per il dipendente assunto, più il pagamento forfettario degli straordinari e i pagamenti speciali proporzionali, nonché gli aumenti previsti nel primo anno di servizio e la media di eventuali commissioni, bonus e indennità nel primo anno di servizio. L’onorario minimo è di 2.000 €.


8.    DURATA
8.1    Nella misura in cui, in singoli casi non venga concordata una cessione per una durata determinata, i lavori interinali vengono stipulati per un periodo di tempo indeterminato e possono essere disdetti da entrambe le parti alla data di risoluzione concordata, fermo restando il periodo di preavviso concordato. Se non diversamente concordato, si concorda un periodo di due settimane per gli operai e di quattro settimane per gli impiegati; e ogni ultimo giorno del mese sarà considerato come concordato come data di fine rapporto.
8.2    Inoltre, abbiamo un diritto di recesso ordinario, che può essere esercitato in qualsiasi momento, senza rispettare alcuna scadenza. Se questo diritto di recesso viene esercitato (e solo in questo caso), siamo obbligati a non mettere in conto gli ultimi tre giorni lavorativi prima del recesso del contratto.
8.3    Siamo in ogni caso autorizzati a risolvere il contratto anche anticipatamente senza rispetto di termini o scadenze in caso di giusta causa. In questo contesto, si ritiene che sussista una giusta causa in particolare se a) il cliente è in ritardo con un pagamento di oltre 14 giorni nonostante un sollecito, b) il cliente viola in modo persistente le disposizioni di legge o contrattuali, i regolamenti o le prescrizioni delle autorità, in particolare le disposizioni relative alla protezione dei dipendenti, c) il cliente non rispetta i suoi obblighi di gestione, sorveglianza o cura nei confronti dei lavoratori interinali, d) viene aperta una procedura di insolvenza sul patrimonio del cliente o l'apertura di tale procedura viene respinta per mancanza di copertura dei costi, oppure e) nell'azienda del cliente si verifica uno sciopero o una serrata e non è possibile trovare una soluzione amichevole con il cliente. In caso di conclusione del contratto per colpa del cliente, non potrà essere fatto valere alcun diritto nei nostri confronti.
8.4    Inoltre, il datore di lavoro si impegna a farsi carico di tutti i costi connessi ai cosiddetti "licenziamenti di massa", che attivano il sistema di allerta precoce ai sensi dell'articolo 45a AMFG presso l'AMS. Ciò significa che il datore di lavoro deve versare al cedente la retribuzione concordata per il trasferimento sia per la durata del periodo di blocco ai sensi dell'articolo 45a capoverso 2 AMFG (Legge austriaca sulla promozione del mercato del lavoro) sia per il periodo di preavviso da osservare in seguito secondo la legge o il contratto collettivo.


9.    GARANZIA
9.1    Scegliamo i lavoratori interinali con cura. Garantiamo la capacità di base e la volontà di lavorare, così come l'idoneità generale del lavoratore interinale per l'attività concordata, ma non per una particolare qualifica del lavoratore interinale o una specifica qualità del lavoro svolto o uno specifico successo lavorativo. Dobbiamo quindi garantire una qualificazione specifica del lavoratore interinale solo se tale qualifica è stata espressamente concordata nel contratto. In assenza di un altro accordo, siamo responsabili solo dell'idoneità professionale e tecnica media del dipendente in affitto. Nella misura in cui non facciamo un accordo esplicito sulle competenze linguistiche, dobbiamo solo le competenze linguistiche minime che sono assolutamente necessarie per il rispettivo utilizzo del dipendente interinale (ad esempio "tedesco da cantiere" per l'utilizzo nel settore edile).
9.2    I nostri clienti sono tenuti, immediatamente dopo l’inizio della prima cessione, a verificare l’idoneità del lavoratore interinale nonché le competenze e le conoscenze linguistiche. Eventuali difetti ci devono essere segnalati entro un periodo di sei ore dalla fornitura iniziale di un lavoratore, altrimenti i diritti di garanzia e danni sono esclusi. I difetti nascosti e nascosti o i difetti che sorgono dopo l'inizio della cessione devono esserci comunicati entro tre giorni lavorativi dalla loro scoperta (i difetti dovuti alla mancata presenza sul posto di lavoro, invece, entro sei ore), altrimenti i diritti di garanzia e di risarcimento danni sono esclusi.
9.3    In generale, ai sensi dell’art. 922 comma 1 del Codice civile austriaco (ABGB), nei confronti dei Clienti commerciali, le proprietà condizionali si considerano espressamente solo quelle che sono state concordate espressamente e per iscritto. La conformità con altre proprietà è esclusa per quanto legalmente possibile. Inoltre, qualsiasi garanzia per le proprietà solitamente presunte ai sensi del codice civile austriaco è esclusa nei confronti dei Clienti commerciali
art. 922 comma 1 ABGB è esclusa per quanto legalmente possibile.
9.4    La presunzione di difetti ai sensi dell’art. 924 ABGB vengono disapplicate nei confronti dei Clienti commerciali; i difetti devono sempre essere provate dal cliente.


10.    RESPONSABILITÀ
10.1    In linea di principio, decliniamo ogni responsabilità per i danni (danni alle cose, furti, danni alle persone, danni patrimoniali) causati al cliente da un lavoratore interinale nell’ambito della sua attività o in occasione di tale attività (ciò vale espressamente anche nel caso in cui il Cliente utilizza lavoratori interinali, a nostra insaputa o meno, in relazione a questioni di gestione di denaro o titoli o alla movimentazione di merci sensibili o strumenti pericolosi) salvo che in questo caso ci sia una colpa di scelta, che deve essere comunque rivendicata e comprovata dal cliente. La disposizione dell’art. 1298 ABGB (codice civile austriaco) non si applica ai Clienti commerciali.
10.2    Qualora i lavoratori interinali effettuino viaggi di servizio con autovetture proprie, il committente si assume la responsabilità per eventuali danni accidentali a tali autovetture, al convenuto e/o a terzi e ci libera espressamente da qualsiasi responsabilità. Se il lavoratore interinale utilizza gli strumenti, le macchine, i veicoli, ecc. del cliente per svolgere il suo lavoro, non siamo responsabili di eventuali danni causati ad essi o in conseguenza di essi. Prima di consegnare veicoli o macchine al lavoratore interinale, il datore di lavoro deve verificare sotto la propria responsabilità se il lavoratore interinale ha l'autorizzazione necessaria per guidare o utilizzare tali veicoli o macchine al momento della messa in funzione.
10.3    Inoltre non rispondiamo per danni che derivano dalla mancata presenza di lavoratori interinali (sia per malattia, infortunio o per altri motivi), salvo che in caso di colpa nostra, che in ogni caso deve essere rivendicata e provata dal Cliente. Questo vale anche se i lavoratori assunti non si presentano il primo giorno. La disposizione dell’art. 1298 ABGB (codice civile austriaco) non si applica ai Clienti commerciali. Qualsiasi attribuzione della colpa dei lavoratori interinali a noi è anche esclusa in conformità con le disposizioni dell’art. 1313a ABGB (Codice civile austriaco).
10.4    In caso di violazione di obblighi contrattuali o precontrattuali, in particolare per impossibilità, ritardo, ecc., siamo responsabili per danni patrimoniali solo in caso di dolo o colpa grave. Questa clausola 10.4 è la norma più specifica rispetto a tutte le altre disposizioni di responsabilità delle presenti CGC e prevale su di esse in caso di contraddizioni.
10.5    Nei confronti dei Clienti commerciali i termini di prescrizione dell’art. 1489 ABGB vengono tuttavia ridotti, così che le pretese di risarcimento danni nei confronti di una società del gruppo HOGO devono essere fatte valere dopo sei mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza dei danni e dell’autore del danno, al massimo tuttavia dopo cinque anni dalla stipula del contratto, pena la prescrizione, con la quale l'eccezione extragiudiziale contro una pretesa di pagamento non deve essere espressamente considerata come un'affermazione.
10.6    La responsabilità nei confronti dei clienti commerciali, indipendentemente dalla base giuridica della responsabilità (contratto, illecito, responsabilità oggettiva o altra base giuridica), è limitata al minore dei tre importi seguenti, nella misura consentita dalla legge: (a) importo effettivo di copertura di qualsiasi assicurazione di responsabilità civile da noi stipulata o (b) il valore dell’incarico del contratto i cui obblighi sono stati violati dalla società interessata del gruppo HOGO o (c) l’importo di 5.000 EUR (cinquemila euro). Questa limitazione si applica anche in caso di danni a un articolo che abbiamo accettato per la lavorazione.
10.7    Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti CGC, è esclusa qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente per fermi produzione, mancato guadagno, spese frustrate, mancato utilizzo, perdita del contratto o qualsiasi altro danno consequenziale nonché per obblighi di penalità contrattuale insorgenti a carico del cliente.
10.8    L’esclusione di responsabilità include anche le pretese nei confronti dei nostri dipendenti e rappresentanti e ausiliari per danni che infliggono al cliente senza riferimento a un contratto tra loro e il cliente.
10.9    Prima della messa in funzione di veicoli e/o macchinari, il cliente è tenuto a verificare l'autorizzazione alla guida o all'utilizzo di tali veicoli/macchine al momento della messa in servizio; questo indipendentemente da un’eventuale assicurazione da parte nostra.
10.10    Nel caso in cui un lavoratore interinale effettui viaggi di servizio per conto del cliente con la propria autovettura, il cliente ci esonera da ogni responsabilità in merito.
10.11    Se e nella misura in cui il cliente ha stipulato prestazioni assicurative per danni per i quali rispondiamo, (ad esempio, assicurazione di responsabilità civile, kasko, trasporto, incendio, interruzione dell'attività, ecc.), il cliente si impegna a fruire delle prestazioni assicurative e la nostra responsabilità si limita agli svantaggi derivanti al cliente dall'utilizzo di tale assicurazione (ad esempio, premi assicurativi più elevati).
10.12    Se, a causa di informazioni errate o incomplete da parte del datore di lavoro, ci vengono imposte sanzioni a causa della legge sui salari e sul dumping sociale, vengono avanzate richieste di pagamento aggiuntive e/o vengono richieste garanzie dalle autorità, il Cliente commerciale è pienamente responsabile per tali sanzioni, ulteriori reclami e degli svantaggi che ne derivano per noi.


11.    PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
11.1    Le parti contraenti tratteranno in modo confidenziale a tempo indeterminato i segreti aziendali e commerciali di cui verranno a conoscenza nell’ambito della collaborazione.
11.2    Nella misura in cui i lavoratori interinali hanno accesso a segreti aziendali e/o commerciali o informazioni riservate del cliente, il cliente informerà immediatamente la rispettiva società del gruppo HOGO di tale circostanza e dovremo quindi contrattualmente obbligare i nostri dipendenti a proteggere i segreti aziendali e commerciali del datore di lavoro (cliente) (in caso contrario non abbiamo alcun obbligo al riguardo). In ogni caso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il rispetto degli accordi di riservatezza da parte dei nostri dipendenti ed escludiamo qualsiasi richiesta di risarcimento danni in questo senso. Il cliente è libero di concludere i propri accordi di riservatezza con il dipendente interinale.
11.3    Nella misura in cui forniamo ai nostri clienti dati personali, in particolare categorie speciali di dati personali o dati penalmente rilevanti di candidati o lavoratori interinali, o se tratta tali dati di lavoratori interinali, il cliente interessato deve rispettare le disposizioni di legge. Questo include, tra l'altro, l'obbligo di non trasferire a terzi i documenti di candidatura e i dati dei candidati, di correggerli se necessario e di cancellarli/bloccarli dopo la cessazione della finalità. Al momento della trasmissione dei dati personali al Cliente, quest'ultimo diventerà il responsabile del trattamento di tali dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, (UE) 2016/679, (GDPR). L'utilizzo di tali dati personali da noi forniti al cliente per scopi diversi da (i) la valutazione e la selezione dei candidati proposti, (ii) il trasferimento e l'impiego dei dipendenti in affitto nell'azienda del cliente o (iii) l'adempimento degli obblighi legali del cliente non è consentito ed è espressamente vietato.


12.    DISPOSIZIONI FINALI
12.1    Se un’azienda del committente è colpita da sciopero o serrata, ciò ci deve essere immediatamente comunicato e in questo caso, ai sensi dell'art. 9 AÜG sussiste un immediato divieto di occupazione dei lavoratori interinali.
12.2    La compensazione rispetto a nostre pretese è ammissibile solo nel caso in cui la domanda riconvenzionale del cliente sia stata da noi espressamente riconosciuta o questa sia stata accertata in via definitiva dal giudice. Questa disposizione si applica solo ai Clienti commerciali.
12.3    Qualora alcuna parti delle presenti CGC fossero inefficace, ciò non pregiudica la validità delle altre parti. Le aziende del Gruppo HOGO e il cliente commerciale si impegnano fin d’ora congiuntamente - sulla base della buona fede delle parti contraenti - a concordare una disposizione sostitutiva che si avvicini il più possibile al risultato economico della condizione inefficace.
12.4    Si applica il diritto austriaco con l’esclusione delle norme di rinvio e di conflitto del diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita.
12.5    Il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da (o in connessione con) il rapporto contrattuali o contratti futuro tra una società del gruppo HOGO e un’azienda commerciale è il tribunale competente per Wels.